Bandi di gara e contratti

Bandi di gara e contratti

La legge ribadisce che le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Tali informazioni dovranno essere inoltre trasmesse all’ANAC e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti. Ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto le istituzioni scolastiche sono tenute alla: 1) pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo la struttura XML definita; 2) trasmettere all’ANAC mediante PEC all'indirizzo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , l’apposito modulo PDF attestante l’avvenuto adempimento. Tale modulo riporta obbligatoriamente il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione delle informazioni. Il modulo è disponibile al link seguente:
scuolainchiaro
Con l'avviso del 5 gennaio 2024 l'ANAC rende noto che dal 2024, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell’anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente (NOTA su art.1 co.32 L.190-2012 - 10.01.2024).

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall'1 gennaio scorso, i dati individuati all’art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190/2012 sono pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
I dati dell'attività negoziale della Scuola sono consultabili al seguente portale:

ANAC

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/p/3QeMra9YGAa/

Progetti PNRR

Progetti PON 

 

Contenuti
  • Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture
  • Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è da pubblicare la delibera a contrarre
Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012 per gli anni:

2023

2022

2021

2020

2019

 

 
Dlgs 33/2013 - >

Articolo 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Regolamento di istituto dell'attività negoziale

 

Bandi di gara

  1. Gli atti in fase di pubblicazione sono reperibili in ALBO PRETORIO- Bandi e gare
  2. Gli atti con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili in ALBO STORICO - Bandi e gare

Contratti e Convenzioni

  1.  Gli atti in fase di pubblicazione sono reperibili in ALBO PRETORIO- Contratti e convenzioni
  2. Gli atti con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili in ALBO STORICO - Contratti e convenzioni
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter